Statuto dell'Accademia della trippa

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

Nell'agosto 2008 è stata costituita l'Accademia della Trippa (Tripe Academy) come libera associazione, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e regolata dal presente statuto.

ARTICOLO 2: SCOPI ISTITUZIONALI

L'Accademia della Trippa vuole essere uno dei principali punti di riferimento per la valorizzazione, la salvaguardia e la promozione della trippa bovina, della sua storia e delle sue ricette.

L'Accademia della Trippa si prefigge di instaurare uno stretto rapporto di collaborazione ed integrazione con altri siti Internet interamente dedicati alla trippa; di adoperarsi per diffondere, in Italia ed all'estero, la conoscenza storica della trippa; di valorizzare e promuovere la cultura gastrononomica del quinto quarto mediante la diffusione di articoli, ricette e preparazioni a base di trippa.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Accademia della Trippa stimola il confronto e la collaborazione con realtà presenti sul territorio e con altre associazioni in sintonia con i propri principi ispiratori, come strumento di scambio e crescita reciproca: l'Accademia della Trippa si prefigge dunque di promuovere serate a tema, presentazione di libri, film ed altre forme d'arte, feste ed eventi sociali, attività di formazione attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento anche attraverso l'istituzione di gruppi di studio e ricerca; di collaborare nella realizzazione di siti Internet, newsletter e pubblicazioni.

L'Accademia della Trippa si prefigge altresì di stipulare convenzioni con partner per sconti e servizi particolari per i propri soci.

L'Accademia della Trippa si adopera infine per la continua espansione del sito istituzionale per lasciar traccia delle conoscenze e delle esperienze acquisite durante la propria attività di divulgazione.

ARTICOLO 3: SOCI

Può diventare socio chiunque condivida ed accetti i principi ispiratori dell'Accademia della Trippa. Tutti i soci hanno il dovere di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Accademia della Trippa. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento. I soci possono essere:

  
Soci ordinari - Sono soci ordinari coloro che condividono le finalità dell'Accademia della Trippa. Non è necessario versare alcuna quota di associazione per diventare un socio ordinario.

  
Soci attivi - Sono soci attivi coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi istituzionali, promuovendo e svolgendo attività secondo le proprie capacità personali. La quota associativa per i soci attivi è di 10 euro per anno solare. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile né restituibile.

  
Soci sostenitori - Sono soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa annuale superiore a quella stabilita per i soci attivi. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile né restituibile.

  
Soci onorari - Sono soci onorari i soci fondatori e coloro che abbiano acquisito particolari meriti per attività connesse alle finalità dell'Accademia della Trippa. L'inserimento nella lista dei soci onorari avviene per elezione da parte dei soci fondatori dell'Accademia della Trippa.

I dati personali dei soci verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": in ogni momento il socio può esercitare i diritti di cui all'art. 7 della sopracitata legge (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento dei dati).

ARTICOLO 4: RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Accademia della Trippa possono derivare: dal versamento delle quote associative da parte dei soci; da donazioni ed eredità; da contributi pubblici e privati; da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei soci; da proventi derivanti da iniziative intraprese dall'Accademia della Trippa; da entrate derivanti da attività commerciali marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative; da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.

ARTICOLO 5: SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Accademia della Trippa si provvederà alla nomina di un liquidatore ed a delineare le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione verrà devoluto ad almeno un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.